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Mar22052012

Ultimo aggiornamento10:55:47 AM

Molestie sessuali e Mobbing nei luoghi di lavoro


mbsLa violenza sul posto di lavoro è un problema che molte persone nella società moderna e anche in passato si sono trovate ad dover subire e ad affrontare. Molto spesso risulta complesso riconoscere  e prevenire in tempo certi fenomeni, proprio perché non trattandosi soltanto di violenze di tipo fisico, ma il più delle volte di  violenze  di tipo psicologico. Nella maggior parte dei casi tali abusi  possono  manifestarsi in due forme: con molestie sessuali o  mobbing. Per  molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale,espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, degradante, umiliante o offensivo.

 

Quali sono messaggi che ognuno di noi può riconoscere e attribuire a comportamenti che possono  essere considerati come “molestie sessuali”?


Questi comportamenti includono:

-  apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità;
-  richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi;
-  sguardi insistenti;
-  ammiccamenti;
-  messaggi scritti o gli oggetti provocatori ed allusivi;
-  contatti fisici intenzionali indesiderati;
-  promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali;
-  intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.

L’altra  forma che può connotarsi come violenza psicologica sui luoghi di lavoro è rappresentata dal mobbing.
Per  mobbing si intende ogni forma di violenza morale o psichica che può essere attuata  sul luogo di lavoro  da parte del datore di lavoro sul dipendente detto anche mobbing verticale; oppure quello esercitato dagli stessi dipendenti sovraordinati o sottordinati nei confronti  di un lavoratore detto mobbing orizzontale.

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi  ripetuti nel tempo (almeno sei mesi); in modo sistematico ed abituale; aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità della lavoratrice stessa nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

Tra i comportamenti persecutori che possono  costituire indice di comportamento mobbizzante possiamo indicare:

- calunniare o diffamare una persona, oppure la sua famiglia o escluderlo sistematicamente dai discorsi
comuni;
- negare deliberatamente informazioni relative al lavoro, oppure fornire informazioni non corrette, incomplete/o
insufficienti;
- sabotare o impedire deliberatamente l’esecuzione del lavoro;
- isolare in modo esplicito il lavoratore oppure boicottarlo;
- esercitare minacce, intimorire o avvilire la persona;
- controllare  lavoratore senza che lo sappia e con l’intento di danneggiarlo o, al contrario, trattarlo con
assoluta indifferenza;
- sottrargli le responsabilità o, viceversa, attribuirgli compiti che vanno al di là delle capacità personali.

Le vittime del “mobbing” tendono ad avere delle serie ripercussioni sulla salute che possono tradursi in: depressione, ansia, attacchi di panico, ipertensione arteriosa, difficoltà di concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione immotivata, mal di schiena, mal di testa , sensazioni di sbandamento e di difficoltà di deambulazione, debolezza, disturbi gastro-intestinali,abbassamento delle difese immunitarie.

Le cause del fenomeno possono essere diverse. In alcuni casi si determina a seguito di una fusione di una società che determina o esuberi di personale o convenienza ad assumere personale giovane il quale costa costa meno , piuttosto che riqualificare i dipendenti presenti che spesso invece sono costrette ad andarsene.

In altre situazioni la vittima può esser l'ultima arrivata, colpevole di aver rotto una precedente dinamica. Altre volte può trattarsi di un lavoratore che non accetta regole clientelari; in altre ancora può trattarsi di una persona disabile .


Esiste in oltre un mobbing di genere, le cui vittime sono spesso donne che annunciano la loro maternità in azienda. Il datore di lavoro in questi casi può non considerare più la dipendente  così efficiente per gli scopi prefissati dall’azienda creandole intorno un clima insoddisfacente e poco favorevole tanto da indurla ad abbandonare il lavoro. Si denota da una serie di ricerche condotte in Italia,come il fenomeno dell’abbandono dal posto di lavoro delle donne a seguito di una maternità sia estremamente diffuso. Risulta  importante  poter individuare i principali  indicatori di rischio nel quotidiano riconducibili a tali fenomeni e sviluppare una cultura che porti  i soggetti sui posti di lavoro a collaborare tra loro al fine combattere tali abusi.

La giurisprudenza è oscillante nell’individuare le diverse ipotesi di reato che possano ricondursi al mobbing, di recente configura tale reato nell’art.572 del codice penale (maltrattamenti commessi da soggetto investito da autorità), la cui integrazione richiede il parametri del durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo  carattere persecutorio. Infine risulta importante riportare un iniziativa da parte dello Stato a tutela delle  donne vittime di  violenze nei luoghi di lavoro ,le quali avranno la possibilità di potersi rivolgere alla Consigliera di parità (figura istituzionale nominata con decreto del Ministero del Lavoro) con sede presso la Provincia d’appartenenza , la quale potrà attivare gratuitamente procedure ed azioni in giudizio, per sostenere le donne vittime di molestie sessuali,discriminazioni e mobbing di genere.

 



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Commenti  

 
#2 paola 2010-12-03 18:29
e quando ad un capo chiedi un giorno di permesso e lui ti risponde"io il permesso te lo do,ma tu cosa mi dai?"alzando le sopracciglia!qu esto come si chiama?mobbing? bene allora lo faccio presente alla capa del personale e lei sicura mi dice"si si hai fatto bene a farlo presente!"
Peccato che la settimana dopo mi ritrovo a lavorare in un altro reparto....che schifo! :-x :-x :-x
 
 
#1 Anna da Milano 2010-11-25 11:18
Purtroppo parlando di Italia bisogna dire anche delle abitudine di vecchio stampo nel senso che la donna stata sempre vista solo come una casalinga.Non più di cosi.Purtroppo, è molto difficile in un aula a difendere i propri diritti per una donna se come giudice è un uomo di vecchio stampo.Da poco abbiamo incominciato a parlare della uguaglianza dei diritti.Cose detto mobbing incontriamo dappertutto:mon do TV, mondo moda,mondo politico ecc.Sono i mondi che influenzano molto sul popolo dove i bambini fin da piccoli vedono la discriminazione delle donne-mamme.In qualsiasi ambito lavorativo fare la strada per una donna è molto difficile-alle volte sembra di fare la strada di crocefisso.C'è molto lavoro da fare per questi situazioni.Se appena una donna fa la causa allora è subito licenziata e quando cerca il lavoro deve inventare qualche scusa per spiegare il motivo del suo andare via.Nei colloqui non vogliano sapere dei veri motivi,loro hanno paura che tu come donna sei colpevole e non l'ambiente di lavoro dove ti trovavi.Dappert utto preferiscono uomini al posto delle donne.Le donne prendono soltanto se non hanno tanta scelta tra gli uomini impossibile a dimostrare-pero gira cosi.
 

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