A novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24, concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
Il nuovo disposto normativo prevede il diritto a godere dei permessi ex legge 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile entro il secondo grado ( sono considerati parenti di primo grado: genitori e figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto nel caso che i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La normativa inoltre prevede, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”.
Il significato del termine “mancanti” deve essere inteso non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, come nel caso di divorzio, separazione legale , risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
La legge n. 183/2010 interviene sull’art. 33, comma 3, della legge 104/92 , tale modifica interviene introducendo la possibilità di godere dei tre giorni di permessi mensili anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.
Questa possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave come alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).
Il nuovo testo di legge ribadisce infine che il presupposto per la concessione dei benefici è rappresentato dal fatto che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
| < Prec. | Succ. > |
|---|




Commenti
L'unico punto non richiamato e tanto meno disciplinato dalla legge 183/10 ma indicato dalla circolare della Ministeriale Brunetta è il seguente:
"..Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato ovvero il lavoratore o la lavoratrice, dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".
Orbene cari lettori, la legge se non l'ho letta male, non dice questo per cui questa aggiunta non ha e non può avere forza di legge. Infatti, i tre giorni al mese sono stati accordati dal legislatore per far fronte a improvvise, impreviste ed imprevedibili non programmabili punto e basta.
RSS feed dei commenti di questo post.