Il contratto di apprendistato può essere definito un tipo di contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, in quanto l’apprendista non ha diritto solo alla retribuzione, ma anche alla formazione professionale finalizzata all’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio tecnico-professionale per il quale è stato assunto. Tale contratto può prevedere i un periodo di prova, che generalmente è regolato dai contratti collettivi di categoria e che non può comunque eccedere la durata di due mesi.
Il soggetto può essere assunto anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualificazione professionale. Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l'addestramento che gli sarà impartito all'interno dell'azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato.
Costituzione e caratteristiche del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:
- prevede una forma scritta in cui occorre evidenziare la prestazione lavorativa oggetto del contratto, la qualifica da conseguire ed il piano formativo individuale che deve essere allegato al contratto;
- divieto di collegare il compenso a tariffe di cottimo;
- recesso libero del datore di lavoro possibile, al termine del periodo di apprendistato nel rispetto dei termini di preavviso;
- recesso del datore di lavoro consentito, durante il contratto, solo in caso di giusta causa e giustificato motivo;
- possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di 6 anni.
Tali principi sono applicabili, per quanto compatibili, anche all’apprendistato per l’alta
formazione.
I minori che svolgono apprendistato sono soggetti ad accertamenti sanitari periodici secondo la D.Lgs. 626/1994. Per quanto riguarda gli apprendisti maggiorenni, occorre distinguere l'ipotesi in cui tali soggetti non siano adibiti ad attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria,da quelle in cui è prevista.
Nel primo caso il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 ha abrogato l’obbligo della visita sanitaria; nel secondo caso invece sussiste, infatti attualmente vi è l'obbligo di due accertamenti sanitari volti entrambi averificare l'idoneità in relazione alla mansione che si deve svolgere..
Chi può usufruire del contratto di apprendistato?
Possono usufruirne i giovani dai 16 anni di età, che abbiano assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa scolastica in vigore, ai 24 anni compiuti (26 anni se disabili).
Ulteriore elevazione a 29 anni riguarda il settore artigiano per qualifiche ad elevato contenuto professionale previste dai CCNL. La durata non può comunque essere inferiore a 18 mesi e superiore a quattro anni. Nel settore artigiano il limite massimo può essere elevato a 5 anni.
Possono avvalersi del contratto di apprendistato i datori di lavoro operanti in ogni settore, compresa l'agricoltura. Il numero delle assunzioni di apprendisti non può superare la quantità dei lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda.
Tipologie di apprendistato.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 possiamo distinguere le seguenti tipologie di apprendistato:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione eformazione (art. 48): rivolto agli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni di età che è finalizzato, nell’ ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo per almeno 12 anni e comunque fino al compimento del 18° anno, con il conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/03;
- apprendistato professionalizzante (art. 49): rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro, mediante l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, in cui l’assunzione può essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età;
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di altaformazione (art. 50): rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche in questo caso se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53/03 l'età minima scende a 17 anni) e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o dell’alta formazione (compresa la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della Legge n.144/99) nonché per i dottorati di ricerca , anche in questo caso per 29 anni si considerano i giovani fino al compimento del 30° anno di età.
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
non risulta ancora utilizzabile in attesa della implementazione della delega di cui alla Legge
n. 53/03 relativa alla riforma del sistema di istruzione e del sistema di istruzione e formazione professionale. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni rimane pertanto
applicabile la Legge n. 196/97.
Le agevolazioni
I datori di lavoro che assumono apprendisti ,usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese artigiane e non artigiane con un organico fino a nove dipendenti la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, fermo restando il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base del calcolo dell’IRAP.
L’apprendista invece potrà essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di approdo. Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla contrattazione collettiva.
Un ulteriore incentivo può essere considerato quello regolato dal Ministero del Lavoro, relativo al limite massimo di assunzione fissato a 29 anni e 364 giorni e non al compimento del ventinovesimo compleanno, in tal modo il contratto può iniziare alle soglie dei trent’anni e concludersi dopo quattro anni.
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