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TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o liquidazione


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Il Tfr, ovvero Trattamento di fine rapporto, è la somma che viene liquidata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla fine del rapporto di lavoro. Viene calcolata ogni anno in base alla messa da parte di una somma del 6,91% della retribuzione lorda e al 31 dicembre di ogni anno gli importi vengono ricalcolati e rivalutati in base ad un tasso dell’1,5% ottenuto dalla somma di un coefficiente fisso ed uno variabile di circa il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi di consumo che l’Istat fissa annualmente.

Già dopo otto anni di servizio come lavoratore dipendente, si può chiedere un anticipo del Tfr fino al 70% di esso. Ovviamente bisogna documentare, in questo caso, l’urgenza dell’utilizzo di parte della liquidazione per spese necessarie, come terapie, acquisto prima casa e in caso di decesso il Tfr accumulato viene liquidato al coniuge, ai figli, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Il trattamento di fine rapporto, il contributo del lavoratore e del datore di lavoro, saranno poi le fonti per una eventuale previdenza complementare. Il lavoratore può usare anche altri contributi e comunque il datore di lavoro è obbligato a versare sempre i suoi contributi.


Quando il Tfr è lasciato in azienda, nel caso che quest’ultima abbia almeno 50 dipendenti la liquidazione è versata al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’INPS. In questo caso non cambia nulla, comprese le rivalutazione annuali, le possibilità di avere degli anticipi per cause urgenti, e le modalità di pagamento di fine rapporto. Dal 30 giugno 2007 tutti i lavoratori dipendenti ( esclusi quelli domestici ) devono effettuare la scelta a chi destinare il Tfr entro sei mesi dall’assunzione, che può avvenire in modo tacito o esplicito. Quando si sceglie il modo tacito, ovvero del silenzio assenso, il datore di lavoro può scegliere di destinare il Tfr a fondo pensionistici complementari che devono comunque garantire la reversibilità della somma versata. In caso di scelta esplicita, il lavoratore è tenuto a compilare appositi moduli ( Tfr1 e Tfr2 ) e scegliere esso stesso a chi destinare la sua liquidazione.

La destinazione del Tfr ad un fondo pensione complementare riguarda solo il Tfr futuro, ovvero i contributi al fine della liquidazione che saranno versati in seguito a questa scelta. Il lavoratore ha diritto a partecipare e a conoscere le modalità della forma di previdenza a cui ha aderito e soprattutto, qualora voglia revocare la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il suo datore di lavoro e convertirlo in una pensione complementare potrà farlo. La pensione complementare si ottiene invece dopo la maturazione dei requisiti di legge per la pensione pubblica e almeno dopo cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Nel caso di un a non occupazione di 48 mesi il lavoratore può fare richiesta di un anticipo di 5 anni sulla pensione obbligatoria, anche in caso di invalidità permanente. Un’altra opzione è quella di farsi liquidare il capitale accumulato, cosa che avviene per un massimo del 50% della somma finale, poiché il resto viene comunque versato sotto forma di pensione. Essa può essere liquidata interamente solo se viene convertita in rendita per il 70% della somma finale o se il lavoratore è iscritto a forme di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993.

In questo link troverete tutte le informazioni utili riguardo le leggi di riferimento e i moduli da compilare :

http://www.inps.it/doc/InpsTfr/Documentazione/Documentazione.asp





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Commenti  

 
0 #8 Flavia 2009-11-07 18:47
Grazie!su questi temi non se ne sa mai abbastanza!
 
 
0 #7 Andromeda 2009-11-05 23:56
Grazie a tutti voi, cercare di informare i lavoratori o gli aspiranti lavoratori su tutto quello che nella giungla del lavoro ci aspetta è la nostra priorità e ovviamente ben vengano critiche, dubbi e anche ulteriori consigli, suggerimenti e qualora ci fossero anche degli errori, vi prego di segnalarceli.Grazie ancora per il supporto :D
 
 
0 #6 Andromeda 2009-11-05 23:52
Certo che affidarsi ad un consulente del lavoro o chiedere ad un avvocato non guasta mai, ovviamente se ci sono dei problemi con la liquidazione...alla fine "tutto viene a galla", spero, anche quella che una volta viene chiamata buonauscita, ovvero Tfr...grazie Lavoratore :-)
 
 
0 #5 Ipazia 2009-11-05 21:47
scelgo volentieri a chi destinare il mio Tfr! :o
 
 
0 #4 emanuela 2009-11-05 18:57
Un pò di luce finalmente! grazie.
 
 
0 #3 Romolo 2009-11-05 16:14
finalmente! Chiarezza...Ottimo sito, lo diffondo.
 
 
0 #2 J 2009-11-05 15:59
Non sapevo proprio delle novità del 2007,
grandioso.
 
 
0 #1 il lavoratore 2009-11-05 15:22
eccolo qua!
il bottino del lavoratore, quando si è fortunati ad averlo costituito con anni di sudore, che ormai diventa anche lui un miraggio dipserso nei meandri della normativa di buonauscita.
buonauscita? ne siamo certi?
 

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