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Il contratto di lavoro a chiamata


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chiamataQuesto tipo di contratto, detto anche “intermittente”, consiste nel mettersi a disposizione del datore di lavoro in maniera intermittente, a seconda delle necessità.

Le prestazioni di lavoro si svolgono in modo discontinuo e tali prestazioni sono comunque definite dal contratto nazionale o territoriale. Per le prestazioni svolte in determinati periodi dell’anno si fa riferimento al Dlgs 276/2003. In ogni caso il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è una novità nel panorama giuridico italiano e si svolge con o senza l’obbligo di versare un’indennità ed è soprattutto finalizzato al lavoro a fattura che è stato usato per le attività di lavoro a carattere intermittente.


Come funziona e in cosa consiste?


Innanzitutto occorre dire che può essere stipulato da qualsiasi lavoratore e ha valore anche per i contratti stipulati per il week end, vacanze pasquali e natalizia. Può essere stipulato  anche in via sperimentale per i lavoratori disoccupati con meno di 25 anni, lavoratori con più di 45 anni che siano stati esclusi dal mondo del lavoro e/ siano iscritti nelle liste di mobilitò o collocamento.


Qualunque impresa può somministrare questo tipo di contratto, tranne la pubblica amministrazione e le imprese che non hanno fatto la valutazione dei rischi prevista dal Dlgs 626/1994. Esso può essere a tempo determinato e indeterminato, in forma scritta e attenersi ai contratti nazionali, contenendo la durata, preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione lavorativa, tempi e modalità di pagamento e tutte le altre indicazioni che di solito vengono elencate in questo tipo di contratti. Non si può ricorrere al lavoro intermittente in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero, se nei precedenti sei mesi si è fatto ricorso ad una procedura di licenziamento collettivo con cassa integrazione.


Riguardo la retribuzione,  deve essere la stessa spettante al lavoratore di pari livello o mansione in relazione ovviamente all’attività svolta e per i periodi di inattività al lavoratore spetta un’indennità mensile che però  non copre i periodi in cui è impossibile rispondere alla chiamata, come quando il lavoratore è in malattia o per altra causa. Nel caso poi di ingiustificato rifiuto alla chiamata si può procedere alla soluzione del rapporto e al risarcimento del danno. In ogni caso l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.





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Commenti  

 
0 #3 Lara 2009-09-04 13:41
interessante per i giovani e per chi non ha bisogno di uno stipendio fisso a fine mese.
 
 
0 #2 Giuditta 2009-09-02 19:05
Certo che in un clima di crisi è importante un certo tipo di mobilità/elasticità per le aziende.
Credo funzioni per uno studente 22enne, ma non credo per un over 30.
 
 
+1 #1 Marino 2009-09-02 13:09
Lo so che tutti vorremmo la garanzia di lavorare sempre, come il proprietario di casa vuole l'affitto e il nostro corpo necessita cibo e calore. Dovremo adattarci anche a questo, sperando che non faranno tutti così, altrimenti ci ritroveremo a lavorare cinque giorni a settimana in cinque diverse aziende...
 

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