Cos’è l’indennità di malattia e come si ottiene? E’ un tipo di retribuzione pagata ai lavoratori in corso di malattia dopo il quarto giorno. I primi tre giorni non sono pagati e spetta per periodi fino ai 180 giorni di calendario. Spetta a quasi tutti gli operai del settore privato, agli impiegati del Terziario e Servizi definiti ex commercio.Tocca inoltre, ai disoccupati e sospesi dal lavoro di queste categorie (operai e impiegati) il cui impiego sia cessato da non più di sessanta giorni, mentre per chi ha un contratto a tempo determinato questo tipo di indennità non viene corrisposta nel momento in cui il lavoro finisce.
La tutela previdenziale per malattia è stata estesa anche agli apprendisti con la finanziaria del 2007 e si ottiene previo certificato medico redatto in due copie ed entro due giorni deve essere inviato all’apposita sede INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale ), mentre la seconda copia va consegnata al datore di lavoro. Una grande novità: l’INPS sta avviando l’informatizzazione della pratica, per cui sarà molto più snella la procedura e il medico curante potrà inviare all’Istituto il certificato dal proprio pc. E’ chiaro che il lavoratore malato deve restare a casa per eventuali controlli dei medici dell’INPS che si svolgono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche le domeniche e i festivi.
Ci sono tuttavia alcune giustificazioni che possono essere considerate valide qualora il lavoratore sfugga ad un controllo medico e le più frequenti e attendibili sono le seguenti: in caso che il dipendente malato sia dovuto urgentemente uscire per evitare di arrecare gravi danni a sé o a un familiare, per ricoveri ospedalieri, accertamenti, gravi infortuni o convocazioni da parte di pubbliche autorità. L’importo previsto per l’indennità di malattia è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni, poi per i giorni successivi passa al 66%. Tale indennità è pagata dal datore di lavoro tramite conguaglio sui contributi INPS. I disoccupati sospesi dal lavoro. Gli operai agricoli e i lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato ricevono un’indennità di malattia pagata direttamente dall’INPS.
Se la malattia si presenta durante le ferie ed è relativa al decorso delle ferie non ne viene sospeso il decorso. L’indennità non viene ricevuta quando il lavoratore è assente ingiustificato ai controlli dell’INPS e per i giorni di ritardo di presentazione del certificato. Si prevede una perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni e nel caso di una seconda assenza l’indennità è ridotta per tutto il periodo del 50%. Quando l’indennità non viene concessa si può presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla comunicazione del rifiuto.
Ecco alcuni approfondimenti anche per calcolare l’indennità di malattia:
http://www.mc2elearning.com/html/calcolo-indennita-di-malattia.html
http://www.inps.it
http://www.uil.it/Uilcomo/Norme/norme_malattia.htm
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