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Wed02082012

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Mobilità e licenziamento economico





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licenziatoAbbiamo sicuramente sentito parlare già di mobilità e licenziamento economico.

Ma cosa sono realmente? Innanzitutto vediamo cos’è la mobilità. Per mobilità s’intende quando il lavoratore viene licenziato spesso dopo un periodo di cassa integrazione, in cui le aziende che hanno beneficiato della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria ) non hanno la possibilità di reinserire i lavoratori sospesi nella loro totalità per cui alcuni lavoratori restano fuori e l’azienda avvia la procedura di mobilità.

Dopo almeno 12 mesi e se in possesso di un contratto a tempo indeterminato i lavoratori acquisiscono il diritto ad un’indennità e di conseguenza le imprese ricevono degli incentivi per riassumerli con varie facilitazioni contributive. La mobilità va dai 12 mesi ad un massimo di 36 qualora il lavoratore abbia tra i 40 o 50 anni, mentre al Sud, considerato un’area svantaggiata dove i problemi occupazionali pesano di più, questo limite è fissato ai 48 mesi.


La cancellazione dalle liste di mobilità avviene quando: il lavoratore rifiuti un lavoro accomunabile al precedente ma con una retribuzione inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, se rifiuta la frequentazione di un corso di formazione professionale e se non comunica all’Inps (  Istituto Nazionale Previdenza Sociale ) un impiego a tempo parziale o determinato. In ogni caso è l’Inps che ha competenza in materia di mobilità.

Quando, invece, il lavoratore ha a che fare con il licenziamento per motivi economici le cose si complicano. Questo tipo di licenziamento avviene quando non c’è una reale colpa del lavoratore ma in previsione del fatto che la continuità del rapporto lavorativo può provocare una grave perdita economica per l’azienda ( i cosiddetti “tagli” che spesso avvengono quando le aziende hanno scarse risorse economiche).

Qui il datore di lavoro dovrebbe dimostrare l’ipotetica perdita economica ma questo risulta molto difficile poiché non è dato conoscere il futuro dell’azienda. Quando questo avviene in giudizio, c’è sempre il rischio concreto che l’imprenditore perda anche un solo grado di giudizio e a quel punto non gli resterà che reintegrare il lavoratore a costi elevatissimi. Infine, in caso di licenziamento disciplinare al datore di lavoro spetta la dimostrazione di una mancanza commessa dal lavoratore.

Per approfondire l’argomento è possibile consultare:

http://www.inps.it/home/default.asp
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27957.html



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Commenti  

 
0 #5 Guest 2010-05-13 18:16
:o
 
 
0 #4 Marino 2009-09-19 12:50
perchè non proponi un PON alle scuole come educatrice civica? Grazie delle informazioni, chiare, semplici e dettagliate. Un bambino potrebbe crescere bene con una insegnante come te. Ciao e alla prossima.
 
 
0 #3 Jude 2009-09-18 16:44
Grazie per il link :-)
 
 
0 #2 andromeda 2009-09-17 18:14
dovresti informarti sulle regole inglesi. Intanto ho trovato questo sito inglese sul lavoro molto interessante http://www.jobsite.co.uk/, prova a dare un'occhiata, c'è anche una sezione in basso dedicata al lavoro con il portale ;-)
 
 
0 #1 Jude 2009-09-17 14:28
Interessante... pensa che qui a Londra il nostro caro Brown ha fatto un casino e ci hanno cambiato i contratti. Ora, alcuni, parecchi, percepiranno molto di meno come salario.
 

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